49. Do candidates have to report on their election campaign finances?

Italy

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Answer
Yes
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“2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai  partiti  di  appartenenza,  dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini  del  limite di spesa di cui al comma 1,  tra  le  spese  del  singolo  candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6. 

 

3. Dal giorno successivo all'indizione  delle  elezioni  politiche, coloro che intendano candidarsi  possono  raccogliere  fondi  per  il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di  un  mandatario  elettorale.  Il  candidato  dichiara  per iscritto  al  Collegio  regionale  di  garanzia  elettorale  di   cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del  mandatario  elettorale  da lui designato. Nessun candidato  puo'  designare  alla  raccolta  dei fondi piu' di un mandatario,  che  a  sua  volta  non  puo'  assumere l'incarico per piu' di un candidato. 

 

4. Il  mandatario  elettorale  e'  tenuto  a  registrare  tutte  le operazioni di cui al comma 3 relative alla  campagna  elettorale  del candidato designante, avvalendosi  a  tal  fine  di  un  unico  conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico  conto  corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi  e’ tenuto  ad  identificare  le  complete  generalita'  di  coloro   che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto  e'  specificato  che  il titolare agisce in veste di mandatario  elettorale  di  un  candidato nominativamente  indicato.  I  contributi  o  i  servizi  erogati  da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.

 

6. La dichiarazione [...] deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione , oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.(7)(12)(17) ((20)) 

 

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.”

Source: Art 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 and 7.7, L. n.515, 10/12/1993

Comment

Candidates have to designate a mandatary to raise funds for their electoral campaign. Each candidate can. Only designate one mandatary and each mandatary can only be in charge of one candidate’s fundraising. After the election, candidates (whether they are elected or not) must submit a report on their campaign’s finances within three months and it must be cosigned by the mandatary.

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