48. Do political parties have to report on their election campaign finances?

Italy

Italy

Answer
Yes
Source

"1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza  nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che  non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano  conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo  della Camera dei deputati  ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al  Senato  della  Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto  dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39.  Il  controllo  della  gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla  medesima  societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita  relazione,  un  giudizio sul rendiconto di esercizio dei  partiti  e  dei  movimenti  politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia.  A  tale fine verifica nel  corso  dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle scritture  contabili.  Controlla  altresi' che il rendiconto di esercizio  sia  conforme  alle  scritture e alla   documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e  alle  norme che lo disciplinano. 

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista   comune   di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia  depositato congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  all'obbligo  di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. "

Source: Art. 9.1 and 9.2, L. n. 96, 6/7/2012

Comment

Political parties, movements and lists of candidates that are not a direct expression of the former two that have reached at least 2% of votes in elections (Chamber of Deputies, Senate, European elections, regional elections, Trento and Bolzano's autonomous provinces elections) and therefore have at least one elected representative are all required entrust a company to produce an analysis of parties' reports of their finances in relation to the election.

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